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Immagine del redattoreBruno Capozzi / Business Intelligence

Le perdite 2020 delle Società di Capitali possono essere praticamente ‘ibernate’


Nel corso del 2020 abbiamo assistito all’emanazione di diversi decreti legge che hanno introdotto molto novità in materia di diritto societario con il chiaro intento di attenuare gli effetti economici della pandemia sui bilanci delle imprese. Si ricorderà la norma sulla rivalutazione dei beni d’impresa e quella che consente il blocco degli ammortamenti civilistici. Anche la norma che prevede il congelamento delle perdite realizzate nel 2020 rientra nel novero di cui sopra.


Sulla materia infatti è intervenuto dapprima l’art. 6 del Decreto Liquidità prevedendo una deroga temporanea alle previsioni civilistiche per le perdite di esercizio superiori ad un terzo del capitale sociale.


La ratio delle disposizioni del Codice Civile è di costituire un preliminare allarme per gli organi sociali (art. 2446 e 2482-bis c.c.) ogni qualvolta il patrimonio netto si riduca a causa di perdite a un valore inferiore di oltre un terzo del capitale nominale sottoscritto e, in seconda battuta, di impedire la continuazione dell’attività sociale allorquando il patrimonio netto si sia ridotto, sempre a seguito di perdite, a un valore inferiore al limite minimo del capitale sociale (art. 2447 e 2482-ter c.c.).


Le disposizioni in esame affrontano diversi gradi di criticità aziendale e richiedono una diversa risposta da parte degli organi sociali:


- mentre la prima fattispecie prevede che gli amministratori convochino senza indugio l’assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti, lasciando però la facoltà agli stessi soci di rinviare all’esercizio successivo la verifica della situazione economica e ogni intervento sul patrimonio netto;

- nel secondo caso i soci devono deliberare la riduzione del capitale sociale e il suo contemporaneo aumento in misura non inferiore al minimo di legge per non trovarsi di fronte alla inevitabile alternativa tra trasformare la società o procedere al suo scioglimento.


Il citato art. 6 del Decreto Liquidità prevedeva una deroga temporanea alle fattispecie di cui sopra ma nulla aveva disposto dopo il 31 dicembre 2020. E’ noto infatti che tra i doveri dell’organo amministrativo c’è quello di vigilare sull’integrità del patrimonio e, in caso di emersione di perdite, anche in corso d’esercizio, attivarsi come sopra descritto. Quindi l’amministratore durante l’esercizio 2020 poteva usufruire della deroga ma, se la perdita fosse emersa a fine esercizio come avrebbe dovuto comportarsi? E’ chiaro che la norma è stata scritta in emergenza ma comunque aveva lasciato indefinito cosa sarebbe successo il 1° gennaio 2021.


Questo esaurimento dell’efficacia normativa dell’art 6. viene risolto dalla Legge di Bilancio 2021 che, al comma 266 dell’art. 1, riscrive quasi totalmente l’art. 6 del Decreto Liquidità disponendo per le società di capitali con perdite che superino un terzo del capitale ma nei limiti del minimo legale previsto, il termine entro il quale dovranno risultare diminuite a meno di un terzo del capitale sociale non è l’esercizio immediatamente successivo (come da normativa a regime prevista dal Codice civile), ma il quinto esercizio successivo, quindi entro il termine di approvazione del bilancio 2025.


Quando invece le perdite, realizzate nell’esercizio 2020, riducono il capitale al di sotto del minimo legale previsto per la specifica forma societaria interessata, la decisione obbligatoria in tema di ricapitalizzazione o trasformazione o scioglimento, può essere rinviata fino al quinto esercizio successivo, quindi, anche in questo caso, entro il termine dell’approvazione del bilancio 2025.


A fronte di ciò è però previsto idonea informazione nella Nota Integrativa.


Lascio immaginare come l’introduzione dei provvedimenti sulla rivalutazione dei beni d’impresa, sul blocco degli ammortamenti e sul congelamento delle perdite, unitamente ai vari contributi in conto esercizio concessi, possa generare non poche difficoltà nell’analisi dei bilanci 2020, specie quando sono redatti in forma di micro impresa dove, com’è noto, la Nota Integrativa non viene predisposta e quindi le informazioni scarseggiano ancora di più.


Per considerazioni o approfondimenti scrivi a info@cartesiostudio.com

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