La nuova rivalutazione dei beni d’impresa, introdotta dal Decreto Agosto con l’art. 110, costituisce un ulteriore strumento che il legislatore ha introdotto per attenuare gli effetti della pandemia aiutando le imprese a patrimonializzarsi a costi contenuti.
Infatti le società di capitali e gli enti commerciali aventi sede nel territorio italiano e che non adottano i principi contabili internazionali possono rivalutare i beni materiali e immateriali, nonché le partecipazioni in società controllate e collegate purché costituenti immobilizzazioni finanziarie, iscritti nel bilancio in corso al 31/12/2019.
La rivalutazione è applicabile anche ai beni completamente ammortizzati e alle immobilizzazioni in corso, si può effettuare anche solo per un singolo bene e avverrà nel bilancio successivo a quello in corso al 31/12/2019, quindi interessa i bilanci dell’esercizio 2020.
E’ possibile operare la rivalutazione ai soli fini civilistici senza versare imposte, mentre se si opta per la possibilità di riconoscerla anche ai fini fiscali diventa onerosa nella misura del 3% con una imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e dell’imposta sulle attività produttive.
Da un punto di vista contabile il saldo attivo di rivalutazione deve essere destinato a capitale o iscritto in un’apposita riserva che concorrerà a formare il reddito imponibile solo se verrà distribuita. E’ possibile tuttavia “affrancare” il saldo attivo di rivalutazione versando un’imposta sostitutiva del 10% così che le riserve così formatesi non saranno più tassate in capo alla società.
Le due imposte sostitutive potranno essere versate fino ad un massimo di tre rate annuali per importi fino a tre milioni di euro e 6 rate annuali per importi superiori.
La misura massima della rivalutazione non è fissata dal Decreto Agosto ma ci si rifà all’art. 11 della legge 21 novembre 2000 n. 342, nel valore effettivamente attribuibile “ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all’effettiva possibilità di economica utilizzazione nell’impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri”.
Il limite alla rivalutazione che gli amministratori e gli organi di controllo dovranno tenere in considerazione è il maggiore tra il del valore d’uso e il valore di mercato e va da sé che sia preferibile operare la rivalutazione con il supporto di una perizia effettuata da un professionista terzo.
Nel bilancio in cui è eseguita la rivalutazione (i.e. 2020) gli ammortamenti sono calcolati sui valori non rivalutati in quanto la rivalutazione è un’operazione successiva al calcolo dell’ammortamento.
Le quote di ammortamento, quindi, aumenteranno solamente a partire dall’esercizio successivo a quello nel quale la rivalutazione è stata eseguita.
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